Vendita mascherine in tabaccheria – Regime IVA Errata corrige e integrazioni

Art. 124 del Decreto Legge Rilancio.
Il provvedimento dispone che l’Iva sulle mascherine si azzeri a decorrere dal 19 maggio e fino al 31 dicembre 2020 per essere ridotta del 5% a partire dal 1 gennaio 2021.
Tra il 19 maggio e il 31 dicembre 2020 il prezzo al consumatore è 0,50€.
Dal 19/05/2020, considerato che la vendita è esente Iva, e quindi senza addebito di imposta, anche i fornitori non applicheranno l’Iva sugli acquisti delle mascherine.
Dal punto di vista fiscale, la vendita delle mascherine dà luogo a corrispettivo, quindi l’importo va trasmesso all’Agenzia delle Entrate, con le consuete modalità già in uso in tabaccheria, rilasciando al cliente il documento commerciale, il vecchio scontrino.
Predisporre quindi il Registratore Telematico in uso, come anche il registratore di cassa tradizionale, per la selezione delle operazioni esenti IVA, art. 10 ai sensi del D.P.R. 633/72 in materia di IVA.
In ragione di ciò per poter trasmettere i corrispettivi della vendita delle mascherine all’Agenzia delle Entrate, occorre codificarli correttamente utilizzando il codice Iva N4 corrispondente a operazione esente Iva.
Per chi adotta il metodo della ventilazione IVA non sarà necessario procedere ad alcun accorgimento sul registratore Telematico/tradizionale, dato che i corrispettivi non devono essere distintamente annotati sulla base delle diverse aliquote. Tuttavia, tali soggetti dovranno adottare alcuni accorgimenti contabili al fine di evitare di riversare periodicamente l’Iva anche sulle predette vendite esenti. A tal fine i tabaccai interessati dovranno far presente al proprio commercialista l’avvio della vendita di merce esente Iva art. 10 D.P.R. 633/72 e dei conseguenti corrispettivi registrati attraverso l’RT.
Anche nel caso in cui i clienti richiedano la fattura per gli acquisti di mascherine, la fattura elettronica, andrà predisposta selezionando il codice operazione N4 in modo che l’importo fatturato risulti senza IVA.
Il medesimo art. 124, garantisce il diritto alla detrazione dell’Iva al 22% pagata sugli acquisti delle mascherine effettuati prima dell’entrata in vigore della norma, ossia fino al 18 maggio 2020. In tali casi infatti l’IVA è stata correttamente riportata sulle fatture dal fornitore.
Dal 1 gennaio 2021 le mascherine chirurgiche saranno assoggettabili all’aliquota Iva del 5%. Di conseguenza anche i fornitori applicheranno sugli acquisti l’Iva al 5% e conseguentemente per la registrazione del corrispettivo andrà selezionata la corrispondente aliquota IVA sul registratore telematico.

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