Dispositivi di protezione individuale (DPI): passaggio da IVA esente a IVA 5%

Segnaliamo la disposizione normativa relativa all’oggetto che è stata introdotta dall’art. 124 del DL n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020.

Il comma 1 dell’articolo 124, riportato qui di seguito, contiene l’elenco completo, comprese le “mascherine”, dei dispositivi ai quali, per effetto dell’inserimento nella Tab. A, parte II bis del DPR n. 633/1972, si applicherà l’IVA nella misura agevolata del 5% con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Il comma 2 del medesimo articolo aveva stabilito per tali prodotti il regime di esenzione da IVA fino al 31 Dicembre 2020.

Se entro tale data non interverranno sull’argomento ulteriori modifiche normative, per gli esercenti che trattano la vendita al dettaglio di tali prodotti si renderà quindi necessario modificare il relativo codice IVA/Natura riportato nel documento commerciale degli RT – Misuratori Fiscali Telematici.

A tutti i nostri clienti che utilizzano i nostri software gestionali e che stanno vendendo le mascherine oltre ad altri Dispositivi di protezione individuale (DPI) che rientrano ovviamente nella normativa, diciamo di prendere contatti con il nostro supporto di assistenza tecnica al fine di predisporsi per l’eventuale cambio.

Riportiamo di seguito gli approfondimenti normativi

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34,coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.Art. 124 Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.1.

Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, e’ aggiunto il seguente:

«1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;».2.

Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.3.

Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 257 milioni di euro per l’anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

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