…credito d’imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro ….

e’ introdotto a favore dei soggetti esercenti attività economiche in luoghi aperti al pubblico, un credito d’imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro, per adeguare gli ambienti di lavoro ed i processi produttivi alle misure di contenimento del virus Covid-19.

Le spese ammesse potranno riguardare:

– Acquisto di arredi di sicurezza;
– Acquisto di strumenti e tecnologie necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa (es. hardware e software) e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti (es. termoscanner).


I soggetti aventi diritto al credito e gli acquisti ammissibili all’agevolazione
saranno tuttavia specificamente individuati da apposito Decreto congiunto del Ministro Sviluppo Economico e del Mef.


Il credito d’imposta in questione sarà cumulabile con ulteriori agevolazioni o crediti d’imposta per le stesse spese, nel limite dei costi sostenuti , quali il credito di imposta sull’acquisto di beni strumentali (ex super-ammortamento), sull’acquisto di R.T. o sull’acquisto di prodotti per sanificazione ambienti.

Il credito sarà utilizzabile nell’anno 2021 solo in compensazione mediante Mod.F24, ma potrà anche essere ceduto ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari. Le modalità attuative saranno specificate in un apposito provvedimento da emanare da parte del Direttore dell’Agenzia Entrate.

La documentazione idonea a dimostrare la spettanza del credito consisterà nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisto dei beni agevolati (ordini di acquisto, contratti di acquisto e documenti di consegna).

Va però segnalato che allo stato attuale non risultano agevolabili gli acquisti a titolo di leasing finanziario, noleggio operativo o noleggio con diritto di riscatto a scadenza.

Maggiori informazioni saranno comunque fornite non appena saranno resi noti i Decreti attuativi sopra indicati.

In ogni caso le succitate norme del D.L. potranno anche essere soggette a modifica in sede di approvazione parlamentare.     

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